Il Consiglio di Stato (con riferimento, tuttavia, a una fattispecie antecedente alla definizione di manutenzione straordinaria introdotta dall'art. 17 del decreto legge n. 133 del 2014, convertito dalla legge n. 164 del 2014) precisa che gli interventi edilizi che alterino, anche sotto il profilo della distribuzione interna, l'originaria consistenza fisica di un immobile e comportino l'inserimento di nuovi impianti e la modifica e ridistribuzione dei volumi, non si configurano né come manutenzione straordinaria, né come restauro o risanamento conservativo, ma rientrano nell'ambito della ristrutturazione edilizia; in sostanza, affinché sia ravvisabile un intervento di ristrutturazione edilizia è sufficiente che risultino modificati la distribuzione della superficie interna e dei volumi, ovvero l'ordine in cui erano disposte le diverse porzioni dell'edificio, per il solo fine di rendere più agevole la destinazione d'uso esistente, atteso che anche in questi casi si configura il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio e un'alterazione dell'originaria fisionomia e consistenza fisica dell'immobile, incompatibili con i concetti di manutenzione straordinaria e di risanamento conservativo, che presuppongono la realizzazione di opere che lascino inalterata la struttura dell'edificio e la distribuzione interna della sua superficie; ne consegue che anche un intervento che non determini cambiamento di destinazione d’uso, ma sia effettuato con le modalità poco sopra indicate è da considerarsi un intervento di ristrutturazione edilizia.

Il testo della sentenza n. 5184 del 12 novembre 2015 della Sezione Quinta del Consiglio di Stato è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.