Il Consiglio di Stato precisa che anche in relazione alle clausole di esclusione di cui alla lettera f) del comma 1 dell’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 (“grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara” o “errore grave nell'esercizio della … attività professionale”) vige la regola secondo la quale la gravità dell’evento è ponderata dalla stazione appaltante, sicché l’operatore economico è tenuto a dichiarare lo stesso e a rimettersi alla valutazione della stazione appaltante, che potrà essere censurata innanzi l’Autorità Giudiziaria; ne consegue che la mancata esternazione di un evento, anche se poi ritenuto non grave, comporta, di norma, l’esclusione dalla gara specifica e la comunicazione degli atti all’ANAC per l’eventuale provvedimento di iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara, ai sensi e per gli effetti del comma 1 ter del citato art. 38.

Il testo della sentenza n. 4870 del 22 ottobre 2015 della Sezione Quinta del Consiglio di Stato è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.