Il Consiglio di Stato precisa che nel sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta presentata in una gara per l’affidamento di un appalto pubblico, anche nell'ipotesi in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del massimo ribasso percentuale sui lavori da eseguirsi a corpo, l’offerta deve restare fissa e invariabile, mentre le giustificazioni sono modificabili e integrabili: ciò coerentemente alla finalità, precipua del sub-procedimento di verifica, di appurare ed apprezzare l'idoneità, l'adeguatezza e la congruità dell'offerta (rispetto alla corretta esecuzione dell'appalto), finalità che giustifica del tutto ragionevolmente la modificazione delle giustificazioni e dei chiarimenti.
Il Consiglio di Stato aggiunge che, in sede di verifica di anomalia, risultano parimente ammesse – ferma restando la non modificabilità dell’offerta – le giustificazioni che si fondano su errori di calcolo, ovvero su fatti sopravvenuti o su sopravvenienze normative, alla cui stregua risulti chiara la congruità ed adeguatezza dell’offerta così come originariamente formulata.

Il testo della sentenza n. 5102 del 10 novembre 2015 della Sezione Sesta del Consiglio di Stato è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.