La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sezione Quinta, esaminando la legge federale austriaca sull'aggiudicazione degli appalti pubblici, ha così statuito:
«Il diritto dell’Unione europea, segnatamente il principio di effettività, osta ad una normativa nazionale che subordina la proposizione di un ricorso diretto ad ottenere il risarcimento danni per violazione di una norma in materia di appalti pubblici al previo accertamento dell’illegittimità della procedura di aggiudicazione dell’appalto in questione per mancata previa pubblicazione di un bando di gara, qualora tale azione di accertamento di illegittimità sia soggetta ad un termine di decadenza di sei mesi a partire dal giorno successivo alla data dell’aggiudicazione dell’appalto pubblico di cui trattasi, indipendentemente dalla circostanza che colui che propone l’azione fosse o meno in grado di conoscere l’esistenza dell’illegittimità di tale decisione dell’amministrazione aggiudicatrice».

Il testo della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Quinta Sezione, del 26 novembre 2015 (causa C- 166/14) è consultabile sul sito istituzionale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.