Nelle procedure di evidenza pubblica indette dal Comune, il potere di scelta del vincitore della gara non spetta alla Giunta comunale, bensì al dirigente competente. Non si tratta, infatti, di un atto di indirizzo politico, ma di un atto concreto di gestione, la competenza per il quale è appunto riservata ai dirigenti dall’art. 107 TUEL.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 520 del 13 giugno 2025.