In talune situazioni specifiche il principio della tutela dell'affidamento impone che la nuova pianificazione dia conto del modo in cui è stata effettuata la ponderazione degli interessi pubblici e sono state operate le scelte di governo del territorio da parte dell’amministrazione. Ora, se è pur vero che tra le situazioni caratterizzate da un affidamento “qualificato” viene comunemente ricompreso il superamento degli standard minimi di cui al D.M. 2 aprile 1968, la giurisprudenza ha tuttavia sempre precisato che la motivazione ulteriore va riferita esclusivamente alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona di determinate aree. In sostanza, per la valutazione dell’an e del quantum del sovradimensionamento degli standard il calcolo va effettuato sull’intero territorio e non con riferimento ad una zona o ad un quartiere e la motivazione, che si rende necessaria in caso di sovradimensionamento, va riferita alle previsioni urbanistiche complessive, in quanto in sede di nuova pianificazione il territorio viene considerato globalmente.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2066 del 9 giugno 2025