L'intervento pubblico per l’esecuzione di un intervento di bonifica (finanziato con fondi derivanti dal PNRR) su sito “orfano” prescinde dall'accertamento dell'elemento soggettivo dell'inadempimento rilevato, venendo in considerazione una situazione di mera inerzia oggettiva, rispetto alla quale chi individua il sito non ha nessuna necessità di indagare un'eventuale condotta di colpevolezza del proprietario per lo stato di "abbandono": non vi è dunque esigenza di individuare né la responsabilità della contaminazione, né l'eventuale sussistenza di ostacoli di fatto o di diritto che abbiano impedito il pregresso intervento da parte del proprietario.

TAR Lombardia, Milano, III, n. 2096 del 10 giugno 2025