In caso di presentazione di una variante al titolo edilizio che abbia ad oggetto un’opera specifica o che incida su una porzione specifica e autonoma dell’opera assentita, deve ritenersi che il costo di costruzione debba essere calcolato, sulla base delle tariffe vigenti al momento del rilascio della variante stessa, limitatamente all’opera assentita con la variante o alla porzione interessata, escludendo le opere già considerate al momento del rilascio del titolo edilizio originario. Laddove però la variante incida sull’opera nel suo complesso, deve invece ritenersi corretto che il costo di costruzione venga ricalcolato, sulla base delle tariffe vigenti al momento del rilascio del titolo in variante, sull’intera opera, fermo restando che da tale importo debba essere sottratto quanto era già stato corrisposto in occasione del rilascio del titolo abilitativo originario.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1548 del 5 maggio 2025