Il TAR Napoli, a fronte di un ricorso notificato in via cartacea con sottoscrizione autografa, osserva che la prescrizione dell’art. 40 c.p.a., in base al quale il ricorso deve contenere la sottoscrizione del ricorrente, se sta in giudizio personalmente, o del difensore munito di procura speciale, dovrebbe intendersi ora (con l’avvio del processo amministrativo telematico) riferita alla sottoscrizione mediante firma digitale e lo stesso, allora, dovrebbe dirsi in relazione all’art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a., per il quale il ricorso è nullo se manca la sottoscrizione (nella fattispecie esaminata oltre al documento cartaceo - la cui copia in formato digitale era stata depositata in giudizio - non esisteva un esemplare del ricorso che, sottoscritto con firma digitale prima della relativa notifica, potesse costituire originale informatico e di cui l’atto analogico potesse rappresentare mera copia conforme).
Aggiunge il TAR che, per prevalente indirizzo giurisprudenziale, la sanzione della nullità assoluta e insanabile dell'atto stesso non si giustifica allorché dalla copia dell’atto notificato, sebbene priva della sottoscrizione del difensore, sia possibile desumere, sulla scorta degli elementi in essa contenuti (ad esempio, in base alla sottoscrizione per autentica della procura in calce), la provenienza da un procuratore abilitato munito di mandato.
Non è altresì dubbio per il TAR che, nonostante il processo amministrativo telematico, sia tuttora consentito ricorrere alle formalità tradizionali di notificazione del ricorso e che nella fattispecie esaminata l’atto cartaceo notificato alle altre parti recava non soltanto l’autenticazione in calce del mandato, ma le relazioni di notifica redatte e sottoscritte (in maniera autografa) dal difensore, il che consente di considerare l’atto notificato inequivocabilmente riferibile al difensore. 

La sentenza del  TAR Campania, Napoli, Sezione Seconda, n. 1053 del 22 febbraio 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.