Secondo il TAR Napoli, il rito camerale “superaccelerato” è circoscritto esclusivamente ai provvedimenti di esclusione e ammissione emessi all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali; pertanto, non si applica in caso di esclusione fondata su presupposti diversi da quelli soggettivi e, quindi, a seguito di estromissione disposta per carenza di elementi essenziali dell’offerta tecnica prescritti dalla lex specialis di gara; neppure può ipotizzarsi una estensione in via analogica delle nuove disposizioni processuali al di fuori delle ipotesi espressamente previste, ostandovi la natura eccezionale del rito.

La sentenza del TAR Campania, Napoli, Sezione Prima, n. 1020 del 20 febbraio 2017 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.