Il TAR Calabria, Catanzaro, in un giudizio sottoposto alla disciplina del processo amministrativo telematico, ritiene ammissibile un ricorso depositato in copia digitale per immagini di un atto cartaceo, in violazione dell’art. 136, comma 2-bis c.p.a. e dell’art. 9, comma 1, d.m. 16 febbraio 2016 n. 40, che prescrivono che gli atti delle parti siano redatti in formato di documento informatico, sul rilievo che:
  • il ricorso è comunque sottoscritto con firma digitale;
  • la difformità dal modello delineato dalla normativa vigente non si traduce in una nullità, avendo l’atto raggiunto il suo scopo (art. 156, comma 3, c.p.c.), atteso che il rilievo di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non è volto a tutelare l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma a garantire solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della rilevata violazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18 aprile 2016, n. 7665);
  • nel caso di specie è certa la paternità dell’atto depositato, attribuibile al difensore che lo ha sottoscritto digitalmente; il ricorso, nel formato depositato, risulta leggibile alle parti e al Collegio; non è apprezzabile alcuna lesione per il diritto di difesa delle parti.


La sentenza del TAR Calabria, Catanzaro, Sezione Prima, n. 175 del 10 febbraio 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.