Il Consiglio di Stato precisa che:
  • la funzione assegnata dall'art. 42, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 163 del 2006 alla campionatura non è di integrare l'offerta tecnica, bensì di comprovare, con la produzione di capi o prodotti dimostrativi detti appunto "campioni", la capacità tecnica dei concorrenti e la loro effettiva idoneità a soddisfare le esigenze, spesso complesse, delle stazioni appaltanti;
  • il campione non è, dunque, un elemento costitutivo, ma semplicemente dimostrativo dell'offerta tecnica, che consente all'Amministrazione di considerare e vagliare l’idoneità tecnica del prodotto offerto: non è sua parte integrante, per quanto sia oggetto di un’apposita valutazione da parte della commissione giudicatrice, perché la sua funzione è quella, stabilita dall'art. 42, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 163 del 2006, di fornire la dimostrazione delle capacità tecniche dei contraenti, per gli appalti di forniture, attraverso la produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire;
  • la previsione del disciplinare di gara che attribuisce alla commissione di gara la facoltà di richiedere ai concorrenti la consegna di campionatura, entro un determinato termine e a pena di esclusione, incorre nel divieto posto dall’art. 46, comma 1-bis, d.lgs. n. 163 del 2006 e costituisce clausola nulla, rilevabile ex officio ex art. 31, comma 1, c.p.a., non trattandosi di elemento essenziale dell’offerta e attenendo la clausola a un requisito di ammissione non previsto dalla legge o da altri atti normativi.


La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 371 del 30 gennaio 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.