Il Consiglio di Stato, all’esito di una camera di consiglio fissata, a seguito della presentazione di istanza di prelievo, per la definizione del giudizio, ritenuto che:

  • il combinato disposto degli artt. 71 e 71-bis del c.p.a. esige, per la definizione dell’appello in camera di consiglio, che nell’istanza di prelievo venga segnalata l’urgenza della decisione del ricorso;
  • nella fattispecie, la parte appellante si è limitata a rappresentare, nell’istanza di prelievo, il solo dato della durata del tempo trascorso dalla proposizione dell’appello, ma si è astenuta dall’indicare concrete ragioni di urgenza (peraltro non configurabili, avuto riguardo all’oggetto della controversia), che impongono la definizione in tempi rapidi dell’appello;
  • nel riscontrato difetto delle condizioni che autorizzano la decisione del ricorso con il rito della camera di consiglio, risulta necessario rinviare il ricorso all’udienza pubblica per la sua trattazione con il rito ordinario;

ha rinviato a un’udienza pubblica la discussione del merito con rito ordinario.

L’ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 737 del 17 febbraio 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.