Secondo il TAR Lazio la successiva aggiudicazione non rende improcedibile il ricorso proposto dall’aggiudicatario contro le ammissioni degli altri concorrenti ex art. 120, comma 2 bis, c.p.a.
Osserva al riguardo il TAR Lazio che:
  • se l’omessa impugnazione dell’ammissione degli altri concorrenti fa consumare il potere di dedurre le relative censure in sede di impugnazione dell’aggiudicazione, parimenti tali censure non potranno essere mosse dall’aggiudicatario che volesse paralizzare, con lo strumento del ricorso incidentale, quello principale proposto avverso l’affidamento dell’appalto, allorquando non abbia tempestivamente esercitato detto potere ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, c.p.a..;
  • dichiarare il ricorso improcedibile, in ragione del raggiungimento del bene ultimo dell’aggiudicazione da parte del ricorrente, e quindi del mancato ottenimento di ulteriori benefici dall’esclusione dei controinteressati non utilmente collocati, comporterebbe una situazione per cui il ricorrente aggiudicatario si vedrebbe precluso l’esame delle proprie doglianze nei confronti degli altri concorrenti, i quali, invece, ben potrebbero ottenere l’accoglimento delle proprie ragioni contro l’ammissione del ricorrente e, in via derivata, l’aggiudicazione ottenuta;
  • in altri termini, in ragione della separazione delle due fasi processuali, cui corrispondono anche riti diversi, la successiva aggiudicazione non può ritenersi tale da incidere sull’interesse a ricorrere ex art. 120, comma 2 bis, c.p.a., non essendo venuta meno l’utilità (o la ratio) del ricorso anticipato.

La sentenza del TAR Lazio, Sezione Prima bis, n. 2113 in data 8 febbraio 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.