Secondo il TAR Napoli - stante l’evidente ratio acceleratoria delle norme processuali previste dall’art. 120 c.p.a., tra cui quella di cui al comma 2 bis, volta alla sollecita definizione del processo in una materia rilevante come quella degli appalti, in piena conformità con il principio di ragionevolezza dei tempi del processo e, in ultima istanza, del principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, che trova eco nell’art. 24 e 113 Cost., oltre che nell’art. 1 c.p.a. - non può porsi una questione di costituzionalità né di compatibilità comunitaria per la disciplina che prevede l’onere di immediata impugnativa, entro trenta giorni, dell’atto di ammissione alla gara, pur in assenza di una piena e completa conoscibilità del provvedimento;  al limite, si può porre una questione di coordinamento con la normativa che disciplina l’accesso agli atti, comunque superabile in base all’istituto della proposizione dei motivi aggiunti per i profili di illegittimità conosciuti successivamente per effetto dell’integrale conoscenza gli atti.
Il TAR Napoli ha, poi, aggiunto che il termine di due giorni previsto dall’art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016 per la pubblicazione dei provvedimenti che determinano le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ha natura ordinatoria. 

La sentenza del TAR Campania, Napoli, Sezione Ottava, 2 febbraio 2017 n. 696 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.