Il TAR Calabria, Catanzaro, a fronte di una eccezione con la quale si è contestato che, nel produrre in giudizio copia dei documenti attestanti l’avvenuta notifica telematica del ricorso, parte ricorrente non ha attestato la conformità della copia cartacea depositata agli originali documenti informatici, ai sensi dell’art. 9, comma 1-ter, l. 21 gennaio 1994, n. 53, osserva che poiché la parte che ha sollevato l’eccezione non ha contestato che le copie depositate siano effettivamente conformi ai documenti originali né ha negato di aver regolarmente ricevuto a mezzo PEC copia del ricorso introduttivo del giudizio, la mancanza dell’attestazione scolora a mera irregolarità, non idonea a rendere il ricorso inammissibile (fattispecie ante l'entrata in vigore del processo amministrativo telematico).

La sentenza del TAR Calabria, Catanzaro, Sezione Prima, n. 144 del 2 febbraio 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.