Il TAR Milano ha ritenuto illegittimo un provvedimento
dirigenziale, con cui il settore demanio del Comune di Milano ha disposto di
non dare esecuzione a una precedente delibera di Giunta municipale dispositiva
del rinnovo della concessione alla ricorrente di locali demaniali siti nella
Galleria Vittorio Emanuele II già in uso per l'esercizio di attività di
ristorazione, motivato con un mero rinvio alla tesi dell’illegittimità della suddetta delibera formulata
dall’ANAC, in un parere non obbligatorio né vincolante, diretta ad affermare il primato della gara pubblica come strumento
normale di individuazione del concessionario di beni pubblici.
Precisa al riguardo il TAR che, a fronte dei profili
valorizzati da una precedente deliberazione della Giunta comunale di Milano – che
aveva evidenziato oggettive peculiarità che consentono di derogare al principio
della gara pubblica e, di conseguenza, aveva determinato di procedere, per una
volta, al rinnovo della concessione senza previa indizione
di una gara – il parere contrario dell’ANAC contiene deduzioni di carattere
solo generale, sicuramente condivisibili in astratto, perché dirette ad
affermare il primato della gara pubblica come strumento normale di
individuazione del concessionario di beni pubblici, ma che non superano, né sul
piano fattuale, né su quello argomentativo, le considerazioni sviluppate dalla
Giunta, con conseguente illegittimità dell’impugnato diniego dirigenziale di
rinnovo, che risulta viziato sul piano istruttorio e motivazionale poiché disattende le indicazioni contenute nella delibera della
Giunta senza fornire concrete argomentazioni e specifiche risultanze
istruttorie idonee a superare i dati di fatto e le valutazioni giuridiche espresse dalla Giunta, ma
limitandosi a richiamare il parere dell’ANAC.
La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n.
2423 del 20 dicembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia
Amministrativa al seguente indirizzo.