Il TAR Milano ha ritenuto illegittimo un provvedimento dirigenziale, con cui il settore demanio del Comune di Milano ha disposto di non dare esecuzione a una precedente delibera di Giunta municipale dispositiva del rinnovo della concessione alla ricorrente di locali demaniali siti nella Galleria Vittorio Emanuele II già in uso per l'esercizio di attività di ristorazione, motivato con un mero rinvio alla tesi dell’illegittimità della suddetta delibera formulata dall’ANAC, in un parere non obbligatorio né vincolante, diretta ad affermare il primato della gara pubblica come strumento normale di individuazione del concessionario di beni pubblici. 
Precisa al riguardo il TAR che, a fronte dei profili valorizzati da una precedente deliberazione della Giunta comunale di Milano – che aveva evidenziato oggettive peculiarità che consentono di derogare al principio della gara pubblica e, di conseguenza, aveva determinato di procedere, per una volta, al rinnovo della concessione senza previa indizione di una gara – il parere contrario dell’ANAC contiene deduzioni di carattere solo generale, sicuramente condivisibili in astratto, perché dirette ad affermare il primato della gara pubblica come strumento normale di individuazione del concessionario di beni pubblici, ma che non superano, né sul piano fattuale, né su quello argomentativo, le considerazioni sviluppate dalla Giunta, con conseguente illegittimità dell’impugnato diniego dirigenziale di rinnovo, che risulta viziato sul piano istruttorio e motivazionale poiché disattende le indicazioni contenute nella delibera della Giunta senza fornire concrete argomentazioni e specifiche risultanze istruttorie idonee a superare i dati di fatto e le valutazioni giuridiche espresse dalla Giunta, ma limitandosi a richiamare il parere dell’ANAC.


La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 2423 del 20 dicembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.