Il TAR Milano ritiene legittima una prescrizione contenuta in un’autorizzazione alla escavazione con la quale si è imposta la realizzazione di una pavimentazione di tipo fonoassorbente e la relativa manutenzione per il tragitto stradale percorso dai mezzi per l’accedere alla cava, con riferimento all’impatto relativo alla consunzione del manto stradale e all’impatto della variazione del clima acustico lungo la viabilità di accesso alla cava.
Precisa al riguardo il TAR che l’attività di escavazione produce un aggravamento dell’impatto ambientale negativo – e dei connessi oneri anche in termini di costi di manutenzione – su tutte le variabili (e quindi anche sulle strutture viarie esistenti) su cui va ad incidere; né esistono nell’ordinamento nazionale e in quello comunitario norme o principi che limitino in astratto l’imposizione di oneri sul privato che voglia esercitare un’attività imprenditoriale che incida sul bene ambiente e che debba essere contemperata con la tutela dei connessi interessi pubblici sensibili (e che quindi, come tale, sia altresì oggetto di preveniva autorizzazione); nel caso di specie, poi, le esigenze di tutela ambientale (che trovano diretta e indiretta copertura costituzionale negli artt. 9 e 32 della Carta costituzionale, oltre che nel richiamo ai limiti di utilità sociale della proprietà e dell’impresa privata) sono sussistenti nel massimo grado, in ordine ad una attività che ha un forte impatto sugli ecosistemi limitrofi e sulla vita quotidiana dei residenti, e che, in quanto tale, è interessata da tutta una serie di valutazioni e precauzioni di ordine pubblico; si può in definitiva sostenere che la prestazione di facere imposta dalla P.A. trae diretta origine (e ragionevole motivazione) dal progetto presentato dall’operatore economico interessato e non mero pretesto in esso, al fine di traslare su un soggetto privato (come tale non tenuto) oneri di natura esclusivamente pubblica, senza una precisa disposizione di legge che ciò consenta.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 2307 del 1 dicembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.