Il comma 1150 dell’art. 1 della legge di bilancio 27 dicembre 2017 n. 205 ha sostituito al comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole «1° gennaio 2018» con le seguenti: «1° gennaio 2019».

Si rammenta che il comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197 stabiliva, prima della modifica introdotta dalla legge di bilancio 2018, che: «A decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 1° gennaio 2018 per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico».

Conseguentemente anche per l’anno 2018 sussiste l’obbligo del deposito di almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi per i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche.