Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 284 del 5 dicembre 2017, è stata pubblicata la legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante: "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie".
L’art. 19-quaterdecies di detto decreto legge introduce l’art. 13 bis (equo  compenso e clausole  vessatorie) alla legge 31 dicembre 2012, n. 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense".
Si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni unilateralmente predisposte da imprese bancarie e assicurative, nonché da imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie  imprese quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012.
Il comma 3 dell'art. 19 quaterdecies citato prevede, poi, che la pubblica amministrazione, in  attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed  efficacia delle proprie  attività, garantisce  il  principio  dell'equo  compenso  in  relazione  alle prestazioni rese dai professionisti  in  esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.