Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 284 del 5 dicembre 2017, è stata pubblicata la legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante: "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie".
L’art. 19-quaterdecies di detto decreto legge introduce l’art. 13 bis (equo compenso e clausole vessatorie) alla legge 31 dicembre 2012, n. 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense".
Si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni unilateralmente
predisposte da imprese bancarie e assicurative, nonché da imprese non
rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al
contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei
parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della
giustizia adottato ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012.
Il comma 3 dell'art. 19 quaterdecies citato prevede, poi, che la pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.