Secondo il TAR Milano, è legittimo il diniego di autorizzazione all’installazione di una stazione radio-base fondato sul rilievo che l’area di installazione prevista nel progetto si trova a distanza di 5 metri dal confine di un’area destinata a parco pubblico.
Precisa il TAR che il diniego opposto dal Comune alla installazione della stazione radio base deve ritenersi conforme alla disposizione di cui all’art. 4, comma 8, della l.r. n. 11/2001 (nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 331/2003), alla cui stregua è comunque vietata l’installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione in corrispondenza di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze; l’impianto di cui è causa, infatti, dovendo essere installato a soli 5 metri dal confine del parco, verrebbe a collocarsi nelle immediate adiacenze dello stesso, ossia “in corrispondenza” di esso, secondo un’interpretazione di tale ultima espressione che tenga conto, necessariamente, della ratio della norma de qua (che verrebbe inevitabilmente frustrata qualora si consentisse l’installazione di impianti SRB nelle immediate adiacenze esterne ai siti sensibili) oltre che del tenore letterale della stessa (attraverso la valorizzazione sia del significato dell’espressione “in corrispondenza” sia del riferimento alle “relative pertinenze”).

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 2489 del 27 dicembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.