Dopo il TAR Potenza (21 settembre 2017 n. 607), il TAR Palermo (Sezione III, 13 luglio 2017 n. 1842), il TAR Catania (Sezione III, 13 ottobre 2017 n. 2401 e Sezione II, 4 dicembre 2017 n. 2806) anche il TAR Lazio afferma che, ai fini della notifica telematica del ricorso a una amministrazione pubblica, non può utilizzarsi qualunque indirizzo p.e.c., ma solo quello inserito nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia di cui all’art. 16, comma 12, del d.l. n. 179 del 2012 e il ricorso notificato ad altro indirizzo p.e.c. è inammissibile.

La sentenza del TAR Lazio, Roma, Sezione Terza Quater, n. 12045 del 6 dicembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.