Il TAR Milano ribadisce che gli artt. 63 e seguenti della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005 – che prevedono la possibilità di eseguire, in deroga alle previsioni urbanistiche, interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti – possono applicarsi solo qualora un sottotetto sia effettivamente esistente, intendendosi per tale un significativo spazio posto fra l’ultima soletta e la copertura dell’edificio che, proprio perché significativo, dia luogo ad un locale in qualche modo già fruibile; tali disposizioni non sono applicabili qualora lo spazio consista in una mera intercapedine del tutto inutilizzabile; a contrario non è invocabile la disposizione contenuta nel primo comma dell’art. 64 della legge regionale n. 12 del 2005, la quale consente l’effettuazione di sopraelevazioni e ciò in quanto funzione di tale norma è quella di consentire interventi atti a conferire al sottotetto esistente le qualità necessarie per renderlo abitabile e non quella di consentire interventi volti alla creazione di sottotetti prima inesistenti.
Aggiunge il TAR che dal comma 4 dell’art. 63 della legge regionale n. 12 del 2005 – applicabile agli interventi da eseguirsi su edifici realizzati in forza di titoli successivi al 31 dicembre 2005 – si ricava: a) che gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti possono riguardare solo i sottotetti collocati in edifici che, per almeno il venticinque per cento, abbiano funzione residenziale; la norma ha lo scopo evidente di limitare tali interventi, che possono essere eseguiti in deroga alle previsioni urbanistiche, ai soli casi in cui sia rinvenibile l’esigenza di ampliamento di una unità residenziale; b) che gli interventi di cui si discute possono realizzarsi solo dopo che sia decorso il termine ivi previsto dal rilascio del certificato di agibilità dell’edificio; la stessa norma ha dunque anche lo scopo di limitare gli interventi di recupero in deroga alla normativa urbanistica a quei casi in cui l’ampliamento dell’unità abitativa (da attuarsi appunto mediante il recupero del sottotetto) sia volto a soddisfare esigenze sopravvenute, sorte dopo un significativo utilizzo della stessa unità.
Da quanto sopra si ricava dunque, secondo il TAR, che la normativa sugli interventi di recupero dei sottotetti non può essere utilizzata come escamotage per realizzare nuove unità abitative in deroga ai limiti volumetrici imposti dagli strumenti urbanistici  (nel caso in esame, l’intervento di recupero riguardava il sottotetto di un edificio che non aveva funzione residenziale e per il quale tale destinazione era stata conferita proprio con l’atto impugnato; lo stesso titolo edilizio aveva quindi assentito sia il cambio di destinazione d’uso sia il recupero del sottotetto).

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 2360 del 12 dicembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo (si confronti anche la sentenza della stessa sezione n. 2359/2017).