Il TAR Bari aderisce all’orientamento giurisprudenziale che ritiene che il conferimento del singolo incarico episodico,
legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali,
ma integra un contratto d’opera intellettuale incompatibile con la specifica disciplina
codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica e con la stessa
procedura dettata per i contratti esclusi, in ragione del fatto che
l’assunzione della difesa di parte in sede processuale è caratterizzata
dall’aleatorietà del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti
temporali, economici e sostanziali delle prestazioni e dalla conseguente
assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di
valutazione necessari secondo la disciplina recata dal codice dei contratti
pubblici (fattispecie relativa al d.lgs. n. 163 del 2006). Cionondimeno,
secondo il TAR, venendo in rilevo atti di disposizione di risorse pubbliche,
l’attività di selezione del difensore dell’ente pubblico, pur non essendo
soggetta all’obbligo di espletamento di una procedura comparativa di stampo
concorsuale, deve essere condotta nel rispetto dei principi generali
dell’azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata
motivazione, onde rendere possibile la decifrazione della congruità della
scelta fiduciaria posta in atto rispetto al bisogno di difesa da soddisfare.
La sentenza del TAR Puglia, Bari, Sezione Seconda, n. 1289
del 11 dicembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia
Amministrativa al seguente indirizzo.