Il TAR Milano ribadisce che non si può ritenere decisiva la
circostanza che il parere motivato finale della VAS sia stato emesso in data
successiva a quella di adozione del piano; invero l'art. 11, comma 5, del
d.lgs. n. 152 del 2006 sanziona con l'illegittimità, non già l'adozione del
piano prima della conclusione della procedura VAS, ma solo l'anteriore
approvazione dello stesso.
La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n.
2282 del 29 novembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia
Amministrativa al seguente indirizzo.