La Corte Costituzionale ribadisce che il potere di intervento delle regioni in materia di governo del territorio non si estende alla disciplina della rilevanza paesaggistica degli allestimenti mobili, che incide sul regime autorizzatorio tratteggiato dall’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 ed è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente; conseguentemente dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 129, della legge regionale Campania n. 4 del 2011, nella parte in cui prevede che non costituiscono attività rilevanti ai fini paesaggistici le installazioni quali tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento, quali roulotte, maxi caravan e case mobili, anche se collocate permanentemente entro il perimetro delle strutture ricettive regolarmente autorizzate.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 246 del 29 novembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Corte Costituzionale al seguente indirizzo.