Il TAR Milano con riferimento all’individuazione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico da parte del PTCP, richiamando il suo orientamento, precisa che:
  • l’individuazione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico costituisce scelta che involge interessi di carattere sovracomunale, ambientali e paesaggistici, la cui tutela è stata affidata dalla legge regionale n. 12 del 2005 – in ossequio ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all’art. 118, comma primo, della Costituzione – alla Regione e alle Province; questi interessi sono dunque presi in considerazione dagli strumenti di pianificazione territoriale approvati da tali enti (PTR e PTCP) e si sovrappongono agli interessi di carattere urbanistico la cui tutela è principalmente affidata ai Comuni;
  • le Province, nella redazione dei propri Piani di coordinamento, non sono vincolate dai contenuti degli strumenti urbanistici comunali; non avrebbero altrimenti senso norme come l’art. 18, secondo comma, della legge regionale n. 12 del 2005, il quale, per alcune specifiche ipotesi, stabilisce l’immediata operatività e prevalenza delle disposizioni contenute nel PTCP contrastanti con quelle dei PGT;
  • la dimensione provinciale propria del PTCP non può certo consentire all’Amministrazione di operare la classificazione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico sulla base di una valutazione agronomica riferita a ciascun singolo appezzamento di terreno, essendo, invece, ragionevole che le scelte urbanistiche siano sorrette dai riferimenti e dai parametri presenti nelle qualificate banche dati di riferimento;
  • la “strategicità” della tutela degli ambiti agricoli può essere apprezzata dalla Provincia sotto più profili e ben può essere declinata non solo in relazione alle potenzialità di sfruttamento agrario economicamente profittevole delle singole aree, ma anche in funzione della più ampia valenza ambientale e naturalistica che l’utilizzazione agricola del suolo di per sé riveste.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 2357 del 12 dicembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.