Il Consiglio Nazionale Forense ha espresso il proprio parere sulla bozza di linee guida ANAC in materia di affidamento servizi legali e ha così concluso:
"In conformità alle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE ed alla disciplina contenuta nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i servizi legali elencati all'art. 17, comma 1, lett. d), del medesimo d.lgs. n. 50 del 2016 possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l'intuitus personae e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione amministrativa, mentre gli altri servizi legali, ai sensi del combinato disposto dell'allegato IX al codice e degli artt. 140 e ss., devono essere affidati mediante un procedimento comparativo di evidenza pubblica semplificato nei termini e secondo i presupposti identificati da tali ultime disposizioni, così come ha sottolineato il giudice amministrativo in una recentissima decisione (TAR Puglia, sez. II, sentenza 11 dicembre 2017, n. 1289), confermando la posizione del Consiglio di Stato espressa nella sentenza n. 2730 del 2012".


Si rammenta che tra i servizi legali elencati nella lettera d) del comma 1 dell’art. 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 rientrano anche quelli concernenti la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali e la consulenza legale fornita in preparazione di tali procedimenti o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di procedimento giudiziario.