Secondo il TAR Lazio, sezione terza ter, il ricorso introduttivo notificato a mezzo p.e.c. è inammissibile, atteso che nel giudizio amministrativo non è da ritenersi ancora operante la facoltà per gli avvocati di notificare l’atto introduttivo con modalità telematiche, in assenza di previa autorizzazione ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a.