Secondo il TAR Lazio, sezione terza ter, il ricorso introduttivo notificato a mezzo p.e.c. è inammissibile, atteso che nel giudizio amministrativo non è da ritenersi ancora operante la facoltà per gli avvocati di notificare l’atto introduttivo con modalità telematiche, in assenza di previa autorizzazione ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a.
- Testo sentenza TAR Lazio, III ter, n. 396 del 13 gennaio 2015 (testo estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa; indirizzo web: https://www.giustizia-amministrativa.it/).