Per quanto concerne il profilo procedimentale nel quale si colloca la verifica della conformità della relazione tecnica ai CAM, la normativa ammette modelli diversificati, di tipo anticipato o progressivo, a seconda che il momento deputato allo scrutinio dei requisiti, attraverso la disamina della documentazione tecnica allegata all’offerta, si collochi nella fase di gara o sia demandato alla fase esecutiva, riservando al momento procedimentale il solo accertamento della completezza delle dichiarazioni di conformità rese e dell’estrinseca coerenza degli allegati tecnici. Nella diversità dei modelli, l’effetto escludente si determina nei soli casi in cui l’obbligo di produrre in offerta la documentazione tecnica attestante la conformità ai CAM sia espressamente previsto a pena di esclusione nel D.M. regolante lo specifico settore e nella legge di gara sicché, in caso contrario, implicitamente si riespande la regola del rinvio alla fase esecutiva.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 2812 del 1° giugno 2026 – Pres. Buricelli, Est. Russo