Non è richiesta una perfetta corrispondenza tra la competenza dei membri della Commissione, anche cumulativamente considerata, e i diversi ambiti materiali che concorrono alla integrazione del complessivo oggetto del contratto, dovendosi avere riguardo a una dimensione di complementarietà; è, in altri termini, richiesta una esperienza e competenza che consentano ai commissari di esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, e non già limitata alle singole e specifiche attività oggetto del contratto.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 2794 del 1° giugno 2026 – Pres. Buricelli, Est. Di Mario