In tema di accertamento di conformità ex art. 36 del DPR 380/2001, lo svolgimento di attività istruttoria da parte dell’amministrazione, anche mediante richieste integrative successive alla scadenza del termine procedimentale, costituisce espressione dei principi di buon andamento e leale collaborazione di cui all’art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990 e non è incompatibile con la formazione del silenzio-rigetto. La pendenza del procedimento non assume alcun valore di atto tacito di revoca del silenzio diniego, che si verifica solo con l’eventuale pronuncia di accoglimento della sanatoria.
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2114 del 4 maggio 2026 – Pres. Russo, Est. Cattaneo