Nella disciplina dell'art. 38 del DPR n. 380/2001, l’impossibilità di riduzione in pristino può essere determinata soltanto da ragioni di ordine tecnico-costruttivo, ossia discendere da una valutazione tecnica, mentre non può essere giammai subordinata alla ponderazione dei vari interessi in gioco. Non rilevano pertanto eventuali pregiudizi che possono essere arrecati anche a beni altrui per effetto della doverosa attività di restituzione in pristino, non potendo tali aspetti costituire un modo per aggirare tale regola e così avallare una sorta di “condono a titolo oneroso”.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3058 del 10 giugno 2026- Pres. Nunziata, Est. De Vita