La mera presentazione della SCIA e il contestuale versamento degli oneri autodeterminati non sono sufficienti a cristallizzare in modo irrevocabile la posizione contributiva. La SCIA, infatti, non è un provvedimento amministrativo, ma un atto privato di auto-responsabilizzazione, cui segue una fase di controllo (obbligatoria) da parte dell’Amministrazione. La pendenza di una fase istruttoria, finalizzata a verificare la completezza e la regolarità della segnalazione, impedisce la formazione di un’aspettativa giuridicamente qualificata alla stabilità degli oneri autodeterminati. Fino alla positiva conclusione della verifica amministrativa, la situazione giuridica rimane in fieri, fluida e soggetta alle eventuali sopravvenienze normative.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2862 del 4 giugno 2026 – Pres. Nunziata, Est. Rossetti