In via generale, l’amministrazione non può imporre ai privati l’utilizzo di una determinata modulistica per la formalizzazione dell’istanza di accesso agli atti, ritenendo necessario garantire la tutela sostanziale del diritto dei cittadini con prevalenza rispetto all’esigenza di rispettare una determinata forma. La predisposizione di un sistema informatizzato non può andare a detrimento di quei cittadini che non siano in grado di accedervi, per ragioni legate alle loro abilità, all’incapacità di utilizzare o comprendere le modalità di funzionamento dello strumento, nonché a ogni altra esigenza oggettiva che possa costituire un reale impedimento, rendendo eccessivamente gravoso l’esercizio del diritti di accesso; Tuttavia, non si rientra in alcuna di tali ipotesi, nel caso in cui l’istante sia una società immobiliare che opera professionalmente con adeguati strumenti e competenze, dunque in grado di presentare la propria istanza ostensiva attraverso il portale telematico messo a disposizione dell’amministrazione.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2864 del 4 giugno 2026 – Pres. Russo, Est. Caccamo