L’interesse strumentale del partecipante a ottenere la riedizione della gara non sussiste in capo al soggetto legittimamente escluso dato che, per effetto dell’esclusione, egli rimane privo non soltanto del titolo legittimante a partecipare alla gara, ma anche a contestarne gli esiti e la legittimità delle scansioni procedimentali.
TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1865 del 23 aprile 2026 - Pres. Buricelli, Est. Di Paolo