L’art. 13 della l.r. Lombardia n. 12 del 2005 non prevede che ogni modifica apportata dopo l’adozione del PGT comporti necessariamente la riattivazione dell’intero procedimento, essendo fisiologico che, nella fase successiva alla pubblicazione, l’amministrazione proceda alla valutazione delle osservazioni pervenute e dei contributi istruttori acquisiti. L’obbligo di ripubblicazione e di nuova adozione del piano urbanistico sussiste soltanto quando le modifiche introdotte comportino una rielaborazione complessiva del piano ovvero un mutamento delle sue caratteristiche essenziali e dei criteri che ne hanno ispirato l’impostazione. Deve invece escludersi tale necessità quando le modifiche riguardino singole aree o specifiche previsioni e lascino sostanzialmente inalterato l’impianto generale dello strumento urbanistico.
TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 3096 del 12 giugno 2026 – Pres. Mielli, Est. Lipari