Una rettifica delle previsioni urbanistiche comunali (o, più in generale, degli atti di pianificazione territoriale) risulta ammissibile solo in presenza di un errore materiale che emerga in modo manifesto e immediato dalla lettura della documentazione del Piano, senza che si debba ricorrere ad alcuna attività di interpretazione della volontà dell’Amministrazione. Il rispetto di tali presupposti è finalizzato a evitare che l’Ente interessato possa approvare surrettiziamente varianti agli atti di pianificazione territoriale senza seguire l’ordinario procedimento aggravato previsto dalla normativa, come può desumersi anche dai principi che si ricavano dall’art. 13, comma 14-bis, dall’art. 17, comma 11, e dall’art. 22, comma 1-ter, lett. a, della legge regionale n. 12 del 2005.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2782 dell’1 giugno 2026 – Pres. Nunziata, Est. De Vita