Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. c) c.p.a., nel caso di esecuzione di ordinanze cautelari, il giudice adito “determina le modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano”. La disciplina dell’ottemperanza delle pronunce solo esecutive, pertanto, è caratterizzata essenzialmente dalla transitorietà e reversibilità degli effetti che la stessa assicura alla parte vittoriosa, senza tuttavia poter anticipare la pienezza della tutela che solo la pronuncia definitiva garantisce. In tal senso, la pronuncia di ottemperanza “determina le modalità esecutive” ma sempre “tenendo conto degli effetti che ne derivano”, che devono essere tali da non anticipare o condizionare in futuro la decisione finale di merito.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, ordinanza n. 3266 del 18 giugno 2026 – Pres. Russo, Est. Caccamo