L’art. 34, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 individua l’oggetto della sanzione nella “parte dell’opera realizzata in difformità”. Il rinvio alla L. n. 392/1978 è funzionale unicamente alla determinazione del parametro economico del “costo di produzione” e non si estende alla definizione dei criteri per la misurazione fisica dell’abuso. La “parte dell’opera in difformità” deve essere intesa nella sua consistenza fisica reale, che include necessariamente gli elementi strutturali quali i muri perimetrali.

TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 2288 dell’11 maggio 2026 – Pres. Nunziata, Est. Rossetti