La nozione di fornitura analoga deve essere ben distinta da quella di fornitura identica; la nozione di “analogia” vale a impedire eccessive restrizioni di mercato e a favorire di conseguenza un’ampia concorrenza fra i fornitori, nell’interesse della stessa Amministrazione e nel rispetto dei principi nazionali ed euro-unitari in tema di contrattualistica pubblica (cfr. l’art. 3 del codice sul principio dell’accesso al mercato). Il concetto di “analogia” deve poi rapportarsi alle specifiche caratteristiche del singolo appalto e quindi al concreto oggetto dello stesso.

TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 1078 del 4 marzo 2026