Il principio della domanda è pacificamente applicabile anche al processo amministrativo. Il vizio di ultrapetizione si verifica nelle ipotesi in cui vi sia stata pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni formulate o su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, se il giudice ha esaminato e accolto il ricorso per un motivo non prospettato dalle parti. Il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado non è tale da imporre la rimessione della causa al giudice di primo grado, non rientrando detto vizio in alcuna delle ipotesi tassative di annullamento con rinvio stabilite dall'art. 105, comma 1, c.p.a., ma implica la necessità di correggere la motivazione della sentenza, che va emendata dall'errata valutazione (nella fattispecie il Consiglio di Stato riforma le sentenze del TAR Milano, Sez. IV, n. 2684/2023 e n. 1399/2024).
Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1685 del 4 marzo 2026