Nei nuclei di antica formazione (N.A.F.) corrispondenti alle zone A di cui all’art. 2, lett. A), del D.M. n. 1444 del 1968, per gli interventi di risanamento conservativo e di ristrutturazione, a termini dell’art. 86.3 del Regolamento edilizio del Comune di Milano, che è in linea con l’art. 9, primo comma, n. 1 del DM 1444 del 1968, non è richiesto il rispetto della distanza di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, ma è prescritto esclusivamente il rispetto delle distanze intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti.
TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 859 del 12 febbraio 2026