L’avviso di avvenuta emanazione di permesso di costruire è un atto che ha una indubbia natura provvedimentale - andando a incidere sulla sfera giuridica del destinatario - che va a concludere il procedimento. La condizione che subordina il rilascio e l’efficacia del permesso di costruire al versamento del contributo dovuto per opere di urbanizzazione primaria e secondaria attiene ai contenuti dell’atto e non incide sulla conclusione del procedimento, che ha avuto termine con l’adozione di un provvedimento espresso notificato all’interessato, così come previsto all’art. 20, c. 6, d.P.R. n. 380/2001: ove la legittimità di tale previsione voglia essere contestata, l’atto deve essere oggetto di impugnazione, entro il termine ordinario di decadenza e non già con l'azione ex artt. 31 e 117 c.p.a.; l’importo richiesto a titolo di contributo di costruzione può invece essere contestato entro il termine di prescrizione.
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 371 del 26 gennaio 2026