Va escluso che il costo della manodopera debba necessariamente essere sottratto dall’importo posto a base di gara, con l’obbligo dei concorrenti di praticare il ribasso solo sul valore del servizio al netto di detti costi. Al contrario, l’ammontare su cui il concorrente è tenuto ad applicare la percentuale di sconto ai fini della formulazione dell’offerta economica – salva diversa previsione della lex specialis – include anche il costo della manodopera, fermo restando che ciò non comporta che ciascun operatore economico sia obbligato a ribassare detta voce di spesa se la propria organizzazione imprenditoriale non lo consente.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 785 del 16 febbraio 2026