Il progettista che ha prestato la propria attività intellettuale per consentire al proprietario di munirsi del necessario titolo edilizio non è titolare, rispetto a tale titolo, di alcun interesse legittimo pretensivo, atteso che siffatto titolo interessa (ampliandola) la sfera giuridica patrimoniale del proprietario (e non invece del progettista); quanto all’interesse ad agire, proprio perché il provvedimento di archiviazione del titolo edilizio non incide sulla sfera giuridica del progettista, quest’ultimo non riceverebbe alcun vantaggio dalla rimozione giudiziale del provvedimento negativo.
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 124 del 10 gennaio 2026