Posto che gli impianti fotovoltaici, anche per le loro caratteristiche intrinseche, non sono di per sé incompatibili con zone oggetto di tutela, si impone nei confronti dell’amministrazione procedente uno stringente onere di controllo sul “turbamento estetico” del paesaggio che la loro collocazione può comportare. Non può dunque considerarsi come apodittica la motivazione del diniego dettata dal rilievo di una disarmonia paesaggistica indotta dall’impatto estetico della nuova opera sul contesto di riferimento, traendo tale motivazione sostegno sostanziale sia nella normativa applicabile in quel contesto, sia nell’appropriato riferimento alla rilevanza dimensionale dell’impianto (parco fotovoltaico a terra composto da 1.638 moduli, unitamente a opera strutturale permanente di supporto).
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 789 del 16 febbraio 2026