La pretesa del Comune di subordinare una infrastruttura di rete pubblica di comunicazione elettronica all'approvazione di un Programma Integrato d'Intervento oblitera la natura giuridica e la funzione tanto delle infrastrutture di telecomunicazione quanto degli strumenti urbanistici attuativi. Il PII, al pari di altri piani attuativi, ha lo scopo di definire nel dettaglio l'assetto urbanistico ed edilizio di una porzione di territorio, disciplinando la distribuzione dei volumi, le destinazioni d'uso, gli standard e i diritti edificatori per le costruzioni ordinarie. Le Stazioni Radio Base, tuttavia, non sono assimilabili a normali costruzioni edilizie. In quanto "opere di urbanizzazione primaria" per espressa disposizione di legge (art. 43, comma 4, D.Lgs. 259/2003), esse non "consumano" volumetria o diritti edificatori, ma forniscono un servizio essenziale al territorio, presupposto per la sua stessa fruibilità e sviluppo.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 283 del 20 gennaio 2026