Il contributo di costruzione ha natura giuridica diversa dalla monetizzazione, rientrando nel novero delle prestazioni patrimoniali imposte ai sensi dell’art. 23 Cost. L’obbligazione di pagamento del contributo nasce nel momento in cui viene rilasciato il titolo ed è a tale momento che occorre aver riguardo per la determinazione dell’entità dello stesso; la monetizzazione afferisce al reperimento delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione all’interno della specifica zona di intervento e deve considerare la vicenda edilizia così come concretamente si è manifestata, a nulla rilevando l’avvenuto perfezionamento del permesso di costruire.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1157 del 10 marzo 2026