Si ha nuova costruzione quando l’intervento edilizio non riguardi un singolo immobile preesistente, ma si riferisca a una pluralità di manufatti che vengono accorpati in un unico volume, oppure all’opposto si proceda al frazionamento di un unico volume originario in più edifici di nuova realizzazione (principio dell’unicità dell’edificio); ancora quando l’intervento non sia “neutro” sotto il profilo dell’impatto fisico e comporti una trasformazione del territorio ulteriore rispetto a quella già determinata dall’immobile demolito (neutralità dell’impatto sul territorio) o consista nell’accorpamento di volumi di pertinenze all’edificio principale.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1157 del 10 marzo 2026